(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 53 del 1° dicembre  2016  al
  Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la
formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia -  Legge  finanziaria  2007),  con  particolare
riferimento all'art. 7, comma 34, in base al quale  l'amministrazione
regionale e' autorizzata a riformare i criteri di assegnazione  delle
risorse a favore dei Consorzi di garanzia fidi (di seguito «Confidi»)
che operano nell'ambito degli interventi  di  cui  all'art.  1  della
legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la  costituzione
di un fondo rischi a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi
fra le piccole industrie  della  regione),  all'art.  1  della  legge
regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire  lo  sviluppo
di attivita'  economiche  nella  regione),  all'art.  6  della  legge
regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997) e all'art. 59
della legge regionale 22 aprile  2002,  n.  12  (Disciplina  organica
dell'artigianato); 
  Vista la legge regionale n. 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni  di
riordino e semplificazione in materia di attivita'  produttive  e  di
risorse agricole e forestali), con particolare  riferimento  all'art.
48,  comma  1,  in  base  al  quale  l'amministrazione  regionale  e'
autorizzata ad assegnare le risorse di  cui  all'art.  7,  comma  34,
della legge regionale n. 1/2007 anche al Consorzio regionale garanzia
fidi societa' cooperativa a responsabilita'  limitata  -  Finanziaria
regionale della cooperazione (Finreco); 
  Vista la legge regionale 11 agosto 2016, n.  14  (Assestamento  del
bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per  gli  anni  2016-2018  ai
sensi della  legge  regionale  n.  10  novembre  2015,  n.  26),  con
particolare riferimento all'art.  2,  comma  81,  in  base  al  quale
l'amministrazione regionale e' autorizzata, al fine di  sostenere  le
imprese aventi sede legale o operativa sul territorio della Regione e
coinvolte in veste di azionisti  o  obbligazionisti  nella  crisi  di
«Veneto Banca S.p.a.»  e  «Banca  Popolare  di  Vicenza  S.p.a.»,  ad
assegnare risorse straordinarie ai Confidi sopracitati, da  destinare
alla concessione di garanzie a favore delle predette imprese; 
  Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Vista la legge regionale n. 18 giugno 2007, n.  17  (Determinazione
della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Su conforme deliberazione della giunta regionale 24 novembre  2016,
n. 2228; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma  83,
della  legge  regionale  11  agosto  2016,  n.  14,  in  materia   di
assegnazione di risorse ai Confidi per  la  concessione  di  garanzie
alle imprese regionali coinvolte nella crisi di "Veneto Banca S.p.a."
e di "Banca Popolare di  Vicenza  S.p.a."»,  nel  testo  allegato  al
presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI