(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 53 del 1° dicembre 2016 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Legge finanziaria 2007), con particolare riferimento all'art. 7, comma 34, in base al quale l'amministrazione regionale e' autorizzata a riformare i criteri di assegnazione delle risorse a favore dei Consorzi di garanzia fidi (di seguito «Confidi») che operano nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un fondo rischi a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), all'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attivita' economiche nella regione), all'art. 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997) e all'art. 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato); Vista la legge regionale n. 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attivita' produttive e di risorse agricole e forestali), con particolare riferimento all'art. 48, comma 1, in base al quale l'amministrazione regionale e' autorizzata ad assegnare le risorse di cui all'art. 7, comma 34, della legge regionale n. 1/2007 anche al Consorzio regionale garanzia fidi societa' cooperativa a responsabilita' limitata - Finanziaria regionale della cooperazione (Finreco); Vista la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale n. 10 novembre 2015, n. 26), con particolare riferimento all'art. 2, comma 81, in base al quale l'amministrazione regionale e' autorizzata, al fine di sostenere le imprese aventi sede legale o operativa sul territorio della Regione e coinvolte in veste di azionisti o obbligazionisti nella crisi di «Veneto Banca S.p.a.» e «Banca Popolare di Vicenza S.p.a.», ad assegnare risorse straordinarie ai Confidi sopracitati, da destinare alla concessione di garanzie a favore delle predette imprese; Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della giunta regionale 24 novembre 2016, n. 2228; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per la concessione di garanzie alle imprese regionali coinvolte nella crisi di "Veneto Banca S.p.a." e di "Banca Popolare di Vicenza S.p.a."», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI